(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              Parte Prima - n. 103 del 13 aprile 2017) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 
 
  1. Il comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio  2013,
n. 5 (Norme per  il  contrasto,  la  prevenzione,  la  riduzione  del
rischio della dipendenza  dal  gioco  d'azzardo  patologico,  nonche'
delle problematiche e delle patologie correlate)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «8-bis. E' vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi  e
congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili  con  moneta,  con
gettone ovvero con  altri  strumenti  elettronici  di  pagamento  che
distribuiscono  tagliandi  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
conclusione della partita (ticket redemption)». 
  2. Dopo il comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale n.  5  del
2013 e' aggiunto il seguente: 
  «8-ter.  La  Giunta  regionale,  con  proprio  atto,   sentita   la
competente Commissione assembleare, approva specifica  direttiva  per
l'attuazione del comma 8-bis».